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Statuto di Progetti In Onlus PDF Imprimare Email
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Art.1 - Costituzione

Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti , è costituita l'associazione denominata “Progetti In - Onlus”.

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi
L'Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1.2
- I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, della trasparenza e della democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3
- La durata dell'associazione è illimitata.

1.4
- L'associazione ha sede in Brescia

1.5
- Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

 

Art.2 – Scopi

2.1 L'associazione - senza fini di lucro opera nel settore (art. 10 del D.Lgs. 460/97 dicembre 1997, n. 460):

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) beneficenza;
3) sport dilettantistico e attività ricreative;
4) promozione della cultura e dell'arte;
5) tutela dei diritti civili.

Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzante nelle finalità istituzionali indicate nel successivo punto 3.

2.2 La realizzazione di questo scopo avverrà attraverso la definizione degli obiettivi seguenti:

•  sostegno materiale ed educativo dei nuclei familiari svantaggiati;
•  aiuto ai minori in difficoltà;
•  sostegno materiale e morale ad anziani in condizioni di malattia e di abbandono;
•  inserimento dei giovani dal punto di vista economico e sociale nel mondo del lavoro;
•  valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali rivolta a persone svantaggiate abitanti in Romania.

2.3 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso la messa in pratica delle seguenti attività:

•  creazione o sostenimento alla creazione di progetti e servizi/istituti a carattere sociale e/o di educazione per bambini, adolescenti, giovani, anziani, malati, famiglie vittime di differenti forme di violenza e persone e gruppi socialmente emarginati mediante la collaborazione con enti e strutture sociali esistenti sul territorio Romeno;
•  attività di animazione pedagogica e di sostegno scolastico ed educativo per bambini svantaggiati in centri ricreativi presenti sul territorio romeno;
•  programmi di sostegno economico rivolti a ragazzi in uscita dagli orfanotrofi;
•  visite periodiche a persone anziane, abbandonate e bisognose al fine di individuare e risolvere i bisogni materiali e morali.
•  organizzazione in Romania di campi di lavoro e di volontariato internazionale per studenti universitari provenienti da vari paesi europei;
•  adozioni a distanza da parte di famiglie e singoli individui dall'Italia.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art.3 - Associati

3.1 - Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta in forma scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.
Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
Il numero degli associati è illimitato.

3.2 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati.

3.2.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

3.2.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati.

3.2.3 – Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per dimissioni volontarie:
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.2.4 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

Art.4 - Diritti e doveri degli associati

4.1 – Gli associati hanno il diritto:

• di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
• di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.2 – Gli associati sono obbligati:

• a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
• a versare il contributo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
• a svolgere le attività preventivamente concordate
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

 

Art.5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

• da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
• eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

• quote sociali;
• donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
• ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

 

Art.6 - Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

• Assemblea degli associati;
• Consiglio Direttivo;
• Presidente;

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

 

Art.7 - Assemblea degli Associati

7.1 – L'Assemblea ordinaria o straordinaria è l'organo deliberativo dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente della Associazione od in mancanza da un componente del Consiglio Direttivo; in caso di loro assenza o impedimento sarà presieduta da un associato designato dall'assemblea stessa, a maggioranza, anche per alzata di mano.
Ogni associato maggiore d'età ha diritto ad un voto, purchè in regola con il versamento della quota associativa.

7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all' anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze della Associazione.

7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.
L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

• l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
• l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
• eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
• eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
• approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
• approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
• ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

7.6 - L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata ove necessario dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di tanti associati che rappresentino non meno di due terzi degli associati aventi diritto di voto o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

7.7 – La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, fatta anche fuori dalla sede sociale, in Italia, avverrà mediante lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi, o consegnarsi a mano, almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'assemblea e l'elenco degli argomenti dell'ordine del giorno.

7.8 – L'assemblea ordinaria e straordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione (trascorsa almeno un'ora dopo la prima convocazione) sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto è richiesta anche in seconda convocazione la presenza della maggioranza degli associati.
L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, salvi i casi in cui la legge richiede, inderogabilmente, maggioranze diverse.

7.9 – L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra gli associati presenti un Presidente e un Segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

 

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente qualora non abbia provveduto l'assemblea.

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 - Compete al Consiglio Direttivo :

• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
• fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
• stabilire l'entità delle quote associative annuali, i termini e le modalità di pagamento;
• sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo ed il bilancio consuntivo;
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
• nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non associati;
• accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
• deliberare in merito all'esclusione degli associati;
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
• assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
• istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
• nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo parte o tutti i propri poteri.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall' assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

Art.9 - Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

9.2 - Il Presidente:

• ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
• è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• può disporre dei fondi per la gestione dell'Associazione ed ha il potere di concludere contratti di deposito e conto corrente con Istituti bancari nonché contratti di locazione per ottenere i locali necessari all'attività dell'Associazione;
• convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

Art 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

• elegge tra i suoi componenti il Presidente qualora non abbia provveduto l'assemblea;
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
• partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo;
• riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

 

Art.11 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

• ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
• giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

 

Art.12 – Gratuitá delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese approvate dal Consiglio Direttivo su presentazione di un preventivo, effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

 

Art.13 - Bilancio

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni o quando particolari esigenze lo richiedono, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, ove presente, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.2 – L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ad iniziare dal 31 dicembre 2005.

13.3 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Art.14 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'organizzazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'assemblea è valida sia in prima, che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
I beni che residuassero dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

 

Art.15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

 

Art.16 - Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale.

 

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