Statuto di Progetti In Onlus |
There are no translations available. Art.1 - Costituzione– Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti , è costituita l'associazione denominata “Progetti In - Onlus”.
Art.2 – Scopi2.1 L'associazione - senza fini di lucro opera nel settore (art. 10 del D.Lgs. 460/97 dicembre 1997, n. 460): 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzante nelle finalità istituzionali indicate nel successivo punto 3. 2.2 La realizzazione di questo scopo avverrà attraverso la definizione degli obiettivi seguenti: • sostegno materiale ed educativo dei nuclei familiari svantaggiati; 2.3 Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso la messa in pratica delle seguenti attività: • creazione o sostenimento alla creazione di progetti e servizi/istituti a carattere sociale e/o di educazione per bambini, adolescenti, giovani, anziani, malati, famiglie vittime di differenti forme di violenza e persone e gruppi socialmente emarginati mediante la collaborazione con enti e strutture sociali esistenti sul territorio Romeno; L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.3 - Associati3.1 - Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta in forma scritta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). 3.2 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati. 3.2.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. 3.2.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli associati. 3.2.3 – Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per dimissioni volontarie: 3.2.4 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art.4 - Diritti e doveri degli associati
4.1 – Gli associati hanno il diritto: • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente; 4.2 – Gli associati sono obbligati: • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
Art.5 - Patrimonio ed EntrateIl patrimonio dell'Associazione è costituito: • da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; Le entrate dell'associazione sono costituite da: • quote sociali;
Art.6 - Organi socialiOrgani dell'Associazione sono: • Assemblea degli associati; Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia: • il Collegio dei Revisori dei Conti; Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
Art.7 - Assemblea degli Associati7.1 – L'Assemblea ordinaria o straordinaria è l'organo deliberativo dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 7.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente della Associazione od in mancanza da un componente del Consiglio Direttivo; in caso di loro assenza o impedimento sarà presieduta da un associato designato dall'assemblea stessa, a maggioranza, anche per alzata di mano. 7.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all' anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze della Associazione. 7.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. • l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo; Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono: • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati. 7.6 - L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata ove necessario dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di tanti associati che rappresentino non meno di due terzi degli associati aventi diritto di voto o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. 7.7 – La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, fatta anche fuori dalla sede sociale, in Italia, avverrà mediante lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi, o consegnarsi a mano, almeno cinque giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'assemblea e l'elenco degli argomenti dell'ordine del giorno. 7.8 – L'assemblea ordinaria e straordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione (trascorsa almeno un'ora dopo la prima convocazione) sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 7.9 – L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra gli associati presenti un Presidente e un Segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. 8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente qualora non abbia provveduto l'assemblea. 8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. 8.4 - Compete al Consiglio Direttivo : • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari; Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo parte o tutti i propri poteri.
Art.9 - Presidente9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti. 9.2 - Il Presidente: • ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
Art 10 - Collegio dei Revisori dei ContiL'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio: • elegge tra i suoi componenti il Presidente qualora non abbia provveduto l'assemblea;
Art.11 - Collegio dei GarantiL'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Collegio: • ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
Art.12 – Gratuitá delle caricheLe cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese approvate dal Consiglio Direttivo su presentazione di un preventivo, effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.
Art.13 - Bilancio13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni o quando particolari esigenze lo richiedono, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, ove presente, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea. 13.2 – L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ad iniziare dal 31 dicembre 2005. 13.3 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.14 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'organizzazioneLo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'assemblea è valida sia in prima, che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
Art.15 - Norme di rinvioPer quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.
Art.16 - Norme di FunzionamentoLe norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli associati possono richiederne copia personale. |